Art. 5
In vigore dal 23 ott 2024
Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva si applica l’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2842:oj#art-5