Art. 1
In vigore dal 23 ott 2024
Le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro che non sono beneficiari di tale direttiva e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità o i cui diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono stati riconosciuti dai relativi Stati membri di residenza, nonché alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali, o agli animali da assistenza, ai sensi dell’, punti 4) e 8), di tale direttiva.
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