Art. 28

Data di deposito

In vigore dal 23 ott 2024
Data di deposito 1.   La data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a), b) e c), è depositata dal richiedente presso l’ufficio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la data di deposito può essere accordata in mancanza di uno o più degli elementi richiesti dall’, a condizione che la rappresentazione del disegno o modello nel suo complesso sia sufficientemente chiara ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c). 3.   Gli Stati membri possono inoltre stabilire che l’assegnazione della data di deposito sia soggetta al pagamento di una tassa di cui all’, paragrafo 2.
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