Art. 26
Rappresentazione del disegno o modello
In vigore dal 23 ott 2024
Rappresentazione del disegno o modello
1. Il disegno o modello è rappresentato in qualsiasi forma di riproduzione visiva, in bianco e nero o a colori. La riproduzione può essere statica, dinamica o animata ed è effettuata con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, compresi disegni, fotografie, video, immagini o modellizzazione al computer.
2. La riproduzione mostra tutti gli aspetti del disegno o modello per cui è chiesta la protezione in una o più prospettive. Possono inoltre essere forniti altri tipi di prospettive allo scopo di precisare ulteriormente caratteristiche specifiche del disegno o modello.
3. Se la rappresentazione contiene diverse riproduzioni del disegno o modello o comprende più di una prospettiva, queste devono essere coerenti tra loro e l’oggetto della registrazione è determinato da tutte le caratteristiche visive di tali prospettive o riproduzioni riunite.
4. Il disegno o modello è rappresentato da solo, escludendo qualsiasi altro elemento.
5. Gli elementi per i quali non è chiesta la protezione sono indicati mediante rinunce visive. Tali rinunce visive sono utilizzate in modo coerente.
6. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra loro e con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di stabilire norme comuni da applicare ai requisiti e ai mezzi di rappresentazione del disegno o modello, in particolare per quanto riguarda i tipi e il numero di prospettive da utilizzare, i tipi di rinunce visive accettabili nonché le specifiche tecniche dei mezzi da utilizzare per la riproduzione, la conservazione e il deposito dei disegni e modelli, quali i formati e le dimensioni dei pertinenti file.
Storico versioni
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