Art. 6

Informazioni sull’obbligo di riparazione

In vigore dal 13 giu 2024
Informazioni sull’obbligo di riparazione Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore mettano a disposizione in modo gratuito, almeno per l’intera durata del loro obbligo di riparazione a norma dell’, informazioni sui loro servizi di riparazione, facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.
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