Art. 5
Obbligo di riparazione
In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di riparazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.
2. La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle condizioni seguenti:
a)
è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
b)
è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;
c)
il fabbricante può fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione; e
d)
nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
3. Qualora il fabbricante obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell’Unione, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione. Qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell’Unione, all’obbligo adempie l’importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all’obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono subappaltare la riparazione.
4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all’obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II.
6. I fabbricanti non ricorrono ad alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisca la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell’Unione e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l’uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II come anche le disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
7. I fabbricanti non rifiutano di riparare beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.
8. Fatto salvo l’obbligo di riparazione di cui al presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II aggiornando l’elenco degli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi normativi. La Commissione adotta tali atti delegati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del rispettivo atto giuridico dell’Unione e al più tardi 12 mesi dopo detta pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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