Art. 11

Controllo dell’osservanza

In vigore dal 13 giu 2024
Controllo dell’osservanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l’ambiente; c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse ad agire.
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