Art. 11
Controllo dell’osservanza
In vigore dal 13 giu 2024
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:
a)
enti pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l’ambiente;
c)
associazioni di categoria aventi un legittimo interesse ad agire.
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