Art. 92
Riesame e relazioni
In vigore dal 13 giu 2024
Riesame e relazioni
1. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di adeguate proposte legislative. Il riesame verte in particolare sull’applicazione dell’ e sulle definizioni connesse di cui all’ al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1o gennaio 2031 dimostrino maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio.
2. Entro il 5 agosto 2035, la Commissione pubblica una comunicazione che valuti l’attuazione dell’ per quanto riguarda i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno e l’attuazione degli per quanto riguarda i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno.
3. Entro il 5 agosto 2034, l’ACER pubblica, ai fini della comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una relazione sull’impatto degli sul funzionamento, sulla concorrenza, sulla liquidità, sullo sviluppo dell’infrastruttura dell’idrogeno e sulla trasparenza del mercato dell’idrogeno. La relazione dell’ACER comprende una consultazione dei pertinenti soggetti interessati.
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