Art. 62

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell’idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell’idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell’idrogeno 1.   I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell’idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti a norma dell’. 2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno non devono far parte di strutture dell’impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o il gestore dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio; ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza; esso illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi; la persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare la presente direttiva definendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno.
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