Art. 61

Gestore di sistema indipendente

In vigore dal 13 giu 2024
Gestore di sistema indipendente 1.   Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l’, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l’, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto. La designazione di un gestore di sistema indipendente è soggetta all’approvazione della Commissione. 2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d); b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti a norma dell’; c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolazione; d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5; a tal fine mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi a norma del regolamento (UE) 2024/1789 anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale. 3.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’ e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’ della presente direttiva e all’ del regolamento (UE) 2024/1789 o all’ della presente direttiva. 4.   Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione, compresa la procedura di autorizzazione, della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti. 5.   Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve: a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti; b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall’autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente; i meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolazione; prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate; c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente. 6.   In stretta cooperazione con l’autorità di regolazione, l’autorità nazionale garante della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
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