Art. 17
Relazioni e pianificazione strategica
In vigore dal 14 mag 2024
Relazioni e pianificazione strategica
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità:
a)
adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione;
b)
producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e
c)
pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.
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