Art. 15
Consultazione
In vigore dal 14 mag 2024
Consultazione
Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1500:oj#art-15