Art. 15

Consultazione

In vigore dal 14 mag 2024
Consultazione Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.
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