Art. 2
In vigore dal 29 apr 2024
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza proprie indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
5 La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1265:oj#art-2