Art. 1
In vigore dal 29 apr 2024
La direttiva 2011/85/UE è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"
b)
il secondo comma è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sistemi di contabilità pubblica e segnalazione statistica da parte dell'amministrazione pubblica;»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE e che sono espresse sotto forma di un indicatore dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;»
iii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
i quadri di bilancio a medio termine, vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;»;
iv)
è aggiunta la lettera seguente:
«h)
istituzioni di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, istituiti da disposizioni giuridiche nazionali ai sensi dell'articolo 8.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. I sistemi di contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.
2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. In particolare, gli Stati membri pubblicano, per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, i dati trimestrali relativi al debito e, a meno che non dispongano di sistemi di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, i dati relativi al disavanzo separatamente, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).
3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, ogni tre mesi.»,
3)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
c)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.
6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale sono soggette a una valutazione ex post periodica, oggettiva e completa, da parte di un organismo indipendente o di altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che elabora le previsioni. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.»;
d)
il paragrafo 7 è soppresso;
4)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Ciascuno Stato membro introduce proprie specifiche regole di bilancio numeriche che promuovano efficacemente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, nell'arco di un periodo pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:
a)
il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati all' del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TUE e al TFUE;
b)
l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio a medio termine, coerente con il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*2) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).»;"
5)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da istituzioni di bilancio indipendenti istituite ai sensi dell'articolo 8bis o da altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro ai sensi del TFUE e del regolamento (UE) 2024/1263.»;
6)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.»;
7)
l'articolo 8 è soppresso;
8)
il titolo del capo V è sostituito da «ISTITUZIONI DI BILANCIO INDIPENDENTI»;
9)
al capo V, è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
1. Gli Stati membri provvedono a istituire istituzioni di bilancio indipendenti mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali.
2. Gli Stati membri possono istituire più di un’istituzione di bilancio indipendente.
3. Le istituzioni di bilancio indipendenti sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanza pubblica, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti.
4. Le istituzioni di bilancio indipendenti:
a)
non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato;
b)
hanno la capacità di comunicare pubblicamente le proprie valutazioni e i propri pareri in maniera tempestiva;
c)
sono dotati di risorse stabili e adeguate per svolgere i propri compiti in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri tra le loro mansioni;
d)
hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere i propri compiti;
e)
sono soggette a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti.
5. Fatti salvi i compiti e le funzioni attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 agli Stati membri la cui moneta è l'euro, tutti gli Stati membri assicurano che una delle istituzioni di bilancio indipendenti di cui al paragrafo 1 svolga i compiti seguenti:
a)
elaborare, valutare o approvare previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali;
b)
controllare l’osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese, a meno che ciò non venga effettuato da altri organismi conformemente all’articolo 6;
c)
assumere i compiti di cui agli articoli 11, 15, paragrafo 3, e 23 del regolamento (UE) 2024/1263 e all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 (*3);
d)
valutare l'omogeneità, la coerenza e l'efficacia del quadro di bilancio nazionale;
e)
su invito, partecipare a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale.
6. Le istituzioni di bilancio indipendenti emettono valutazioni nell’ambito dei compiti di cui alla lettera a), b), c) o d) del paragrafo 5 del presente articolo, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013. Gli Stati membri si conformano a tali valutazioni o spiegano perché non le seguono. Tale spiegazione è pubblica e presentata entro due mesi dalla data di emissione di tali valutazioni.
(*3) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).»;"
10)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio nazionale a medio termine credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. I quadri di bilancio nazionali a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:»;
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
obiettivi di bilancio nazionali trasparenti nel medio termine, di cui all', secondo comma, lettera e), della presente direttiva, in termini di disavanzo e debito pubblico, nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1263.»;
iii)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi le riforme e gli investimenti, che hanno impatto sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per nelle principali voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all’, secondo comma, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.
d)
una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio e lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio e lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. Nella misura del possibile, la valutazione tiene conto dei rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché dei loro impatti ambientali e distributivi.»;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
11)
gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 10
La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all', secondo comma, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.
Articolo 11
La presente direttiva non impedisce a uno Stato membro, in caso di insediamento di nuovo governo, di aggiornare il proprio programma di bilancio a medio termine per riflettere le nuove priorità politiche. In tal caso lo Stato membro indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente.»;
12)
il titolo del capo VI, il titolo è sostituito da: «TRASPARENZA DELLE FINANZE PUBBLICHE»;
13)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri devono, in particolare, avere introdotto l'uniformità delle norme e procedure contabili per l'amministrazione pubblica, nonché garantire l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.»;
14)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
1. Nel quadro delle procedure di bilancio annuali e pluriennali gli Stati membri pubblicano informazioni sugli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre gli importi corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi.
2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali.
3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano anche, ove possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Le informazioni pubblicate tengono conto, nella misura del possibile, delle informazioni sui costi di bilancio sostenuti a causa di calamità e shock climatici. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.»;
15)
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16 bis
1. Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione:
a)
della contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico;
b)
delle capacità e dei compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dei risultati della banca dati sulla governance di bilancio della Commissione e delle consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, al fine di esaminare norme minime;
2. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica un riesame dell'efficacia della presente direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1265:oj#art-1