Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione La presente direttiva si applica alle questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere sottoposte nel quadro di procedimenti civili, comprese le procedure per misure provvisorie e cautelari e le domande riconvenzionali, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale adito. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). La presente direttiva non si applica alle questioni penali o all’arbitrato e lascia impregiudicato il diritto processuale penale.
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