Art. 4
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«partecipazione pubblica»: la resa di qualsiasi dichiarazione o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività, e che riguarda una questione di interesse pubblico.
2)
«questione di interesse pubblico»: qualunque questione che riguarda il pubblico in misura tale da poter suscitare in quest’ultimo un legittimo interesse, in ambiti quali:
a)
i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l’ambiente o il clima;
b)
le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura pubblica nel settore pubblico o privato;
c)
le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o qualsiasi altro procedimento ufficiale;
d)
le accuse di corruzione, frode o di qualsiasi altro illecito penale o amministrativo in relazione a tali questioni;
e)
le attività volte a proteggere i valori sanciti dall’ del trattato sull’Unione europea, compresa la protezione dei processi democratici da indebite ingerenze, in particolare combattendo la disinformazione.
3)
«procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: procedimenti giudiziari che non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica, spesso attraverso lo sfruttamento di una situazione di squilibrio di potere tra le parti, e che presentano domande infondate. Indicazioni di tale finalità comprendono per esempio:
a)
la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda o di parte della stessa, incluso il valore eccessivo della controversia;
b)
l’esistenza di procedimenti multipli avviati dall’attore o da suoi associati in relazione a questioni simili;
c)
la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell’attore o dei rappresentanti dell’attore, prima o durante il procedimento, nonché di un comportamento analogo da parte dell’attore in casi simili o paralleli;
d)
l’uso in malafede di tattiche procedurali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica del foro fraudolenta o pretestuosa o l’interruzione della causa in una fase avanzata del procedimento in malafede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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