Art. 4

Definizioni

In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «partecipazione pubblica»: la resa di qualsiasi dichiarazione o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività, e che riguarda una questione di interesse pubblico. 2) «questione di interesse pubblico»: qualunque questione che riguarda il pubblico in misura tale da poter suscitare in quest’ultimo un legittimo interesse, in ambiti quali: a) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l’ambiente o il clima; b) le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura pubblica nel settore pubblico o privato; c) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o qualsiasi altro procedimento ufficiale; d) le accuse di corruzione, frode o di qualsiasi altro illecito penale o amministrativo in relazione a tali questioni; e) le attività volte a proteggere i valori sanciti dall’ del trattato sull’Unione europea, compresa la protezione dei processi democratici da indebite ingerenze, in particolare combattendo la disinformazione. 3) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: procedimenti giudiziari che non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica, spesso attraverso lo sfruttamento di una situazione di squilibrio di potere tra le parti, e che presentano domande infondate. Indicazioni di tale finalità comprendono per esempio: a) la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda o di parte della stessa, incluso il valore eccessivo della controversia; b) l’esistenza di procedimenti multipli avviati dall’attore o da suoi associati in relazione a questioni simili; c) la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell’attore o dei rappresentanti dell’attore, prima o durante il procedimento, nonché di un comportamento analogo da parte dell’attore in casi simili o paralleli; d) l’uso in malafede di tattiche procedurali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica del foro fraudolenta o pretestuosa o l’interruzione della causa in una fase avanzata del procedimento in malafede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1069:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo