Art. 2
Recepimento e riesame
In vigore dal 22 nov 2023
Recepimento e riesame
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 19 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Entro il 31 luglio 2030, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, compresa la funzionalità di recesso. Tale relazione comprende una valutazione del funzionamento del mercato unico dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza nell’Unione e dell’impatto della presente direttiva sulle normative dell’Unione pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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