Art. 1

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche della direttiva 2011/83/UE La direttiva 2011/83/UE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Nel caso di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari, si applicano solo gli , l’, paragrafi 2, 5 e 6, l’, l’articolo 6 bis, l’articolo 8, paragrafo 6, l’articolo 11 bis, gli articoli da 16 bis a 16 sexies, l’articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l’articolo 24, paragrafi 1 e 6, gli articoli da 25 a 27 e l’articolo 29. Fatto salvo l’articolo 21, laddove i contratti di cui al primo comma comprendano un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al primo comma si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Qualora non vi sia un accordo iniziale di servizio ma siano eseguite operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 16 bis e 16 quinquies si applicano solo alla prima operazione. Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita per più di un anno, l’operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 16 bis e 16 quinquies.» ; b) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di servizi finanziari non contemplati dall’, paragrafo 1 ter;»; 2) all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, e, se del caso, le informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all’articolo 11 bis;»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online 1.   Per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista provvede affinché il consumatore possa recedere dal contratto anche utilizzando una funzionalità di recesso. La funzionalità di recesso è indicata dalle parole “recedere dal contratto qui” o da una inequivocabile formulazione corrispondente in modo facilmente leggibile. La funzionalità di recesso è disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. Essa figura in modo ben visibile sull’interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore. 2.   La funzionalità di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della propria decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le informazioni seguenti: a) il suo nome; b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere; c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore. 3.   Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del paragrafo 2, il professionista consente al consumatore di presentarla mediante una funzionalità di conferma. Tale funzionalità di conferma deve essere indicata in modo facilmente leggibile, e soltanto con le parole “conferma recesso” o una formulazione altrettanto inequivocabile. 4.   Una volta attivata la funzionalità di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell’ora della sua trasmissione. 5.   Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso pertinente se prima della scadenza di tale periodo ha trasmesso la dichiarazione di recesso online di cui al presente articolo.»; 4) è inserito il capo seguente: « CAPO III bis Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori 1.   In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) l’identità e l’attività principale del professionista e, se applicabile, l’identità e l’attività principale del professionista per conto del quale agisce; b) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, ove applicabile, quelli del professionista per conto del quale agisce; tutti tali mezzi di comunicazione offerti dal professionista devono consentire al consumatore di poter contattare rapidamente il professionista e garantire che il consumatore possa intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta su un supporto durevole; c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se applicabile, al professionista per conto del quale agisce; d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l’attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione, il nome, l’indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell’autorità di controllo competente; f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo; h) ove applicabile, informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti; i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato; j) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo, e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; k) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest’ultimo; l) qualsiasi limite del periodo per il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente paragrafo; m) le modalità di pagamento e di esecuzione; n) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato; o) qualora fattori ambientali o sociali siano integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario; p) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; q) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; r) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di porre fine allo stesso prima della sua scadenza ovvero unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; s) istruzioni pratiche e procedure per l’esercizio del diritto di recesso conformemente all’articolo 16 ter, paragrafo 1, comprendenti, tra l’altro, il numero di telefono del professionista e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell’invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un’interfaccia online, informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all’articolo 11 bis; t) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; u) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l’accordo del consumatore, s’impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza; v) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso; w) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalle direttive 2014/49/UE (*1) e 97/9/CE (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1 onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore. 3.   In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dal professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all’inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Qualora la chiamata telefonica sia o possa essere registrata, il professionista ne informa altresì il consumatore. 4.   In deroga al paragrafo 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al paragrafo 3, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui al paragrafo 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza. 5.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri dispongono che il professionista invii al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all’articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza. 6.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile. 7.   Fatta eccezione per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), il professionista è autorizzato a stratificare le informazioni ove siano fornite per via elettronica. Qualora le informazioni siano stratificate, deve essere possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto a distanza. 8.   L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente articolo incombe al professionista. 9.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali rispetto a quelle di cui al presente articolo, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell’Unione. 10.   Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale altro atto dell’Unione, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell’Unione. Qualora tale altro atto dell’Unione non contenga norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell’esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente al paragrafo 1, lettera p). Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari 1.   Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere da un contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Tale termine è esteso a 30 giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto gli schemi pensionistici individuali. Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio: a) dal giorno della conclusione del contratto a distanza; o b) dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente all’articolo 16 bis, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 16 bis, il periodo di recesso scade in ogni caso dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). 2.   Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari ai consumatori il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che potrebbero aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: — operazioni di cambio, — strumenti del mercato monetario, — valori mobiliari, — quote di un organismo di investimento collettivo, — contratti a termine fermo (“futures”) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, — contratti a termine su tassi di interesse (FRA), — contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (“equity swaps”), — opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso. 3.   Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 se ha inviato la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale periodo. 4.   Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra tale terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Qualora il consumatore scelga di porre fine al contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l’esecuzione del contratto non può avere inizio. 6.   Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell’Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto. Qualora tale altro atto dell’Unione conferisca agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un’alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell’Unione si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale altro atto dell’Unione. 7.   In deroga al presente articolo, gli Stati membri possono scegliere, per quanto riguarda il diritto di recesso o un periodo di riflessione, di applicare invece le disposizioni sottoelencate ai servizi finanziari seguenti: a) l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) ai contratti di credito esentati dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell’, paragrafo 2, della stessa; e b) gli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) ai contratti di credito esentati dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell’, paragrafo 2, della stessa. Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso 1.   Il consumatore che esercita il diritto di recesso a norma dell’articolo 16 ter può essere tenuto a pagare solo l’importo del servizio effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L’importo non può: a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere tale da poter costituire una penale. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione. 3.   Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 del presente articolo se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). Tuttavia, il professionista non può esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso di cui all’articolo 16 ter, paragrafo 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4.   Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al paragrafo 1. 5.   Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali spiegazioni sono fornite al consumatore gratuitamente e anteriormente alla conclusione del contratto. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti: a) le informazioni precontrattuali richieste; b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori; c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore. 2.   Gli Stati membri possono precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il professionista utilizzi strumenti online, il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere l’intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. 4.   L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi relativi alle spiegazioni adeguate di cui al presente articolo incombe al professionista. 5.   Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle spiegazioni adeguate da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sulle spiegazioni adeguate di tale atto dell’Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell’Unione. Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online 1.   Fatti salvi la direttiva 2005/29/CE e il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i professionisti, nel concludere i contratti di servizi finanziari a distanza, non progettino, organizzino o gestiscano le loro interfacce online, quali definite all’, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. In particolare, gli Stati membri adottano misure che, conformemente al diritto dell’Unione, riguardano almeno una delle seguenti pratiche utilizzate dai professionisti: a) attribuire maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione; b) chiedere ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l’esperienza dell’utente; oppure c) rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso. 2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose per quanto riguarda i requisiti per i professionisti di cui al paragrafo 1, se le disposizioni sono conformi al diritto dell’Unione. (*1)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)." (*2)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)." (*3)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)." (*4)  Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj)." (*5)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).»;" 5) all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Per quanto riguarda le violazioni delle misure adottate a norma delle disposizioni di cui all’, paragrafo 1 ter, applicabili ai contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori, laddove debbano essere irrogate sanzioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri fanno in modo che esse includano la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.» ; 6) all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, all’articolo 16, secondo e terzo comma, all’articolo 16 bis, paragrafi 2 e 9, all’articolo 16 ter, paragrafo 7 e all’articolo 16 sexies, ne informa la Commissione entro il 19 dicembre 2025, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.» ; 7) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
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