Art. 12
Protezione dei dati
In vigore dal 10 mag 2023
Protezione dei dati
1. Nella misura in cui le informazioni fornite in applicazione delle misure adottate a norma degli comportano il trattamento di dati personali, esse sono fornite in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati personali trattati a norma degli o 10 della presente direttiva non sono utilizzati per scopi diversi dall'applicazione del principio della parità di retribuzione.
3. Gli Stati membri possono decidere che, qualora la divulgazione di informazioni a norma degli comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale ricorso a norma della presente direttiva senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell', le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.
Storico versioni
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