Art. 29
Monitoraggio e sensibilizzazione
In vigore dal 10 mag 2023
Monitoraggio e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri garantiscono un monitoraggio e un sostegno costanti e coordinati dell'applicazione del principio della parità di retribuzione nonché l'applicazione di tutti i mezzi di tutela disponibili.
2. Ciascuno Stato membro designa un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della presente direttiva («organismo di monitoraggio») e adotta le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento. L'organismo di monitoraggio può far parte di un organismo o di una struttura esistente a livello nazionale. Gli Stati membri possono designare più di un organismo ai fini della sensibilizzazione e della raccolta dei dati, a condizione che le funzioni di monitoraggio e analisi di cui al paragrafo 3, lettere b), c) ed e), siano assicurate da un organismo centrale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di monitoraggio espleti, tra l'altro, i compiti seguenti:
a)
sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;
b)
analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive, avvalendosi in particolare del lavoro e degli strumenti di analisi dell'EIGE;
c)
raccogliere i dati ricevuti dai datori di lavoro a norma dell', paragrafo 7, pubblicare tempestivamente i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a f), in modo facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori e regioni dello Stato membro interessato, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;
d)
raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell', paragrafo 3;
e)
aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorità competenti, compresi gli organismi per la parità, e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
4. Entro il 7 giugno 2028 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in un unico invio, i dati di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e).
Storico versioni
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