Art. 9
Luogo di svolgimento della formazione
In vigore dal 14 dic 2022
Luogo di svolgimento della formazione
I conducenti di cui all’, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all’ della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all’ della direttiva 2006/126/CE.
I conducenti di cui all’, lettera b), acquisiscono tale qualificazione iniziale nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.
I conducenti di cui all’, lettera a), e all’, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all’ nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.
Storico versioni
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