Art. 8
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341
In vigore dal 14 dic 2022
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341
All’articolo 21 della direttiva (UE) 2016/2341, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), ove applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2556:oj#art-8