Art. 8

Modifica della direttiva (UE) 2016/2341

In vigore dal 14 dic 2022
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341 All’articolo 21 della direttiva (UE) 2016/2341, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), ove applicabile.
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