Art. 16

Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)

In vigore dal 14 dic 2022
Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) 1.   EU-CyCLONe è istituita al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. 2.   EU-CyCLONe è composta da rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati membri e, nei casi in cui un incidente di cibersicurezza su vasta scala potenziale o in corso abbia o abbia probabilità di avere un impatto significativo sui servizi e sulle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della Commissione. Negli altri casi, la Commissione partecipa alle attività di EU-CyCLONe in qualità di osservatore. L'ENISA assicura il segretariato di EU-CyCLONe e sostiene lo scambio sicuro di informazioni, oltre a fornire gli strumenti necessari per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri garantendo uno scambio sicuro di informazioni. Ove opportuno, EU-CyCLONe può invitare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori. 3.   EU-CyCLONe svolge i compiti seguenti: a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di crisi e incidenti su vasta scala; b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala; c) valutare le conseguenze e l'impatto dei pertinenti incidenti e delle pertinenti crisi di cibersicurezza su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione; d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi; e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala di cui all', paragrafo 4. 4.   EU-CyCLONe adotta il proprio regolamento interno. 5.   EU-CyCLONe riferisce periodicamente al gruppo di cooperazione in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e importanti. 6.   EU-CyCLONe coopera con la rete di CSIRT sulla base di modalità procedurali concordate previste all', paragrafo 6. 7.   Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni 18 mesi, EU-CyCLONe presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del proprio lavoro.
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