Art. 7

Coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali

In vigore dal 19 ott 2022
Coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali Gli Stati membri adottano le misure necessarie a coinvolgere le parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali in maniera tempestiva ed efficace che ne preveda la partecipazione volontaria alle discussioni e durante l’intero processo decisionale, anche attraverso la partecipazione negli organi consultivi di cui all’, paragrafo 6, e in particolare per quanto riguarda: a) la selezione e l’applicazione dei criteri per la determinazione del livello del salario minimo legale e la definizione di una formula di indicizzazione automatica e, ove tale formula esista, la sua modifica, di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3; b) la selezione e l’applicazione dei valori di riferimento indicativi di cui all’, paragrafo 4, per la valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali; c) gli aggiornamenti dei salari minimi legali di cui all’, paragrafo 5; d) la determinazione delle variazioni e delle trattenute relative ai salari minimi legali di cui all’; e) le decisioni concernenti sia la raccolta di dati che la realizzazione di studi e analisi per informare le autorità e altre parti interessate coinvolte nella determinazione dei salari minimi.
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