Art. 6
Variazioni e trattenute
In vigore dal 19 ott 2022
Variazioni e trattenute
1. Qualora autorizzino salari minimi legali diversi per specifici gruppi di lavoratori o consentano trattenute che riducono la retribuzione versata portandola a un livello inferiore a quello del salario minimo legale pertinente, gli Stati membri provvedono affinché tali variazioni e trattenute rispettino i principi di non discriminazione e di proporzionalità, il quale comprende il perseguimento di un obiettivo legittimo.
2. Nulla nella presente direttiva deve essere interpretato in modo tale da imporre agli Stati membri l’obbligo di introdurre variazioni dei salari minimi legali o trattenute sugli stessi.
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