Art. 16
Non regresso e disposizioni più favorevoli
In vigore dal 19 ott 2022
Non regresso e disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già offerto ai lavoratori negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la riduzione o l’abolizione dei salari minimi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa di uno Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. Essa non deve essere interpretata in modo da impedire a uno Stato membro di aumentare i salari minimi legali.
3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni diritto conferito ai lavoratori da altri atti giuridici dell’Unione.
Storico versioni
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