Art. 14

Diffusione delle informazioni

In vigore dal 19 ott 2022
Diffusione delle informazioni Gli Stati membri provvedono affinché le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in relazione all’oggetto stabilito all’, siano portate a conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comprese le PMI.
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