Art. 11
Informazioni sulla tutela garantita dal salario minimo
In vigore dal 19 ott 2022
Informazioni sulla tutela garantita dal salario minimo
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai salari minimi legali e alla tutela garantita dal salario minimo prevista da contratti collettivi universalmente applicabili, comprese le informazioni sui meccanismi di ricorso, siano accessibili al pubblico, ove necessario nella lingua più pertinente, come stabilito dallo Stato membro, in modo completo e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.
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