Art. 10
Monitoraggio e raccolta dei dati
In vigore dal 19 ott 2022
Monitoraggio e raccolta dei dati
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate a garantire l’esistenza di strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la tutela garantita dal salario minimo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati e le informazioni seguenti ogni due anni, prima del 1o ottobre dell’anno di riferimento:
a)
il tasso e lo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva;
b)
per i salari minimi legali:
i)
il livello del salario minimo legale e la percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale;
ii)
una descrizione delle variazioni e delle trattenute esistenti e dei motivi della loro introduzione, nonché la percentuale di lavoratori interessati da tali variazioni, nella misura in cui i dati siano disponibili;
c)
per la tutela garantita dal salario minimo prevista esclusivamente dai contratti collettivi:
i)
le retribuzioni più basse previste dai contratti collettivi che coprono i lavoratori a basso salario o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati, e la percentuale di lavoratori da esse coperta o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati;
ii)
il livello dei salari versati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi e il suo rapporto con il livello dei salari versati ai lavoratori coperti dai contratti collettivi.
Gli Stati membri che sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma, lettera c), hanno l’obbligo di comunicare i dati di cui al punto i) almeno per quanto riguarda i contratti collettivi settoriali, territoriali e altri contratti collettivi che coinvolgono più datori di lavoro, compresi i contratti collettivi che sono stati dichiarati di applicazione generale.
Gli Stati membri forniscono le statistiche e le informazioni di cui al presente paragrafo disaggregate per genere, fascia di età, disabilità, dimensioni dell’impresa e settore, nella misura in cui tali dati siano disponibili.
La prima relazione riguarda il 2021, 2022 e 2023 ed è trasmessa entro il 1o ottobre 2025. Gli Stati membri possono omettere le statistiche e le informazioni non disponibili prima del 15 novembre 2024.
3. La Commissione analizza i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nei piani d’azione di cui all’, paragrafo 2. Essa riferisce a tale riguardo ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblica contemporaneamente i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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