Art. 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

In vigore dal 20 set 2022
Modifiche della direttiva 2008/68/CE La direttiva 2008/68/CE è così modificata: 1) nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente: «I.1. ADR Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2023, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»; 2) nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente: «II.1. RID Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2023, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»; 3) nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente: «III.1. ADN I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2023, nonché l’, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».
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