Art. 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
In vigore dal 20 set 2022
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1)
nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:
«I.1.
ADR
Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2023, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
2)
nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:
«II.1.
RID
Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2023, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
3)
nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:
«III.1.
ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2023, nonché l’, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir_del:2022:2407:oj#art-1