Art. 32

Sanzioni

In vigore dal 8 giu 2022
Sanzioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli , da 10 a 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e dell’allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:993:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo