Art. 3
In vigore dal 5 apr 2022
1. Lo Stato membro che decida di applicare l’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE conformemente all’ della presente direttiva o l’esenzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 conformemente all’ della presente direttiva, e adotti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla presente direttiva, informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione della presente direttiva.
2. Le misure adottate dallo Stato membro contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dallo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:543:oj#art-3