Art. 2

Modifica della direttiva (UE) 2020/262

In vigore dal 5 apr 2022
Modifica della direttiva (UE) 2020/262 L’articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.».
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