Art. 2
Modifica della direttiva (UE) 2020/262
In vigore dal 5 apr 2022
Modifica della direttiva (UE) 2020/262
L’articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato:
1)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»;
2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:543:oj#art-2