Art. 3
Recepimento
In vigore dal 5 apr 2022
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punti 1), 2), 5), 7), 12) per quanto riguarda la soppressione dell’articolo 103 della direttiva 2006/112/CE, e 20) e all’.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025.
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l’allegato III, punti 7) e 13), relativi all’accesso alla diretta streaming delle manifestazioni o visite rientranti in tali punti, e punto 26) della direttiva 2006/112/CE, elencate nell’allegato della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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