Art. 2
Modifiche della direttiva (UE) 2020/285
In vigore dal 5 apr 2022
Modifiche della direttiva (UE) 2020/285
All’ della direttiva (UE) 2020/285, il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15)
l’articolo 288 è sostituito dal seguente:
“Articolo 288
1. Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:
a)
l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d’imposta;
b)
l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente in virtù dell’articolo 98, paragrafo 2, o dell’articolo 105 bis;
c)
l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
d)
l’importo delle operazioni esenti in virtù dell’articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
e)
l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
2. Le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d’affari di cui al paragrafo 1.”;».
Storico versioni
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