Art. 2

In vigore dal 14 lug 2021
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica alla presente direttiva, mutatis mutandis. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2021:1233:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo