Art. 1
In vigore dal 14 lug 2021
La direttiva (UE) 2017/2397 è così modificata:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva, compresi quelli stabiliti all’articolo 38, paragrafi 1 e 3, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.»;
2)
all’articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai propri obblighi nazionali, o accordi internazionali, applicabili prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne sul territorio dello Stato membro in questione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2021:1233:oj#art-1