Art. 1
In vigore dal 29 giu 2021
La direttiva 2014/47/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):
(*1) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;"
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;
2)
nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:
a)
le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
T1b
h)
T2b»;
b)
sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):
«i)
T3b
j)
T4.1b
k)
T4.2b
l)
T4.3b
m)
Altre categorie di veicoli:
(precisare)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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