Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 2021
La direttiva 2014/47/UE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2): (*1)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;" ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»; 2) nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato: a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) T1b h) T2b»; b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m): «i) T3b j) T4.1b k) T4.2b l) T4.3b m) Altre categorie di veicoli: (precisare)».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_del:2021:1716:oj#art-1