Art. 26

Abrogazione

In vigore dal 16 dic 2020
Abrogazione 1.   La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII. 2.   Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:2184:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo