Art. 7

Valutazione

In vigore dal 15 lug 2020
Valutazione 1.   La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva, in particolare gli effetti dell’, entro il 31 dicembre 2025 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione è pubblicata. 2.   In seguito alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente la presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Le risultanze della valutazione sono, se del caso, accompagnate dalle pertinenti proposte.
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