Art. 6
Applicazione intelligente
In vigore dal 15 lug 2020
Applicazione intelligente
Fatta salva la direttiva 2014/67/UE e al fine di progredire nell’esecuzione degli obblighi previsti all’ della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia di esecuzione a livello nazionale. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato, di cui all’ della direttiva 2006/22/CE.
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