Art. 2

Modifica della direttiva (UE) 2016/798

In vigore dal 25 mag 2020
Modifica della direttiva (UE) 2016/798 La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Allineamento dei CSM con i termini riveduti Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 ai fini dell'allineamento delle date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis. La procedura di cui all'articolo 27 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.»; 2) all'articolo 27 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «7.   Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 bis è conferito alla Commissione dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 27 bis Procedura d'urgenza 1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.»; 4) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti di certificazione ai sensi dell'articolo 10 relativamente alle aree di esercizio negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 31 ottobre 2020.»; 5) all'articolo 33 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno notifica all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»; 6) all'articolo 34, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita da «31 ottobre 2020».
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