Art. 1
Modifica della direttiva (UE) 2016/797
In vigore dal 25 mag 2020
Modifica della direttiva (UE) 2016/797
La direttiva (UE) 2016/797 è così modificata:
1)
all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti in materia di autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 24 e i compiti di cui all'articolo 19 per quanto concerne le aree d'uso negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 31 ottobre 2020.»;
2)
all'articolo 57 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno comunicazione all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»;
3)
all'articolo 58, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita dalla data «31 ottobre 2020».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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