Art. 45

Distruzione e perdita

In vigore dal 19 dic 2019
Distruzione e perdita 1.   Nei casi previsti all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, nell'eventualità di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro di distruggere i prodotti, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa. 2.   Nell'eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l'accisa non è esigibile in detto Stato membro se l'importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale per tali prodotti sottoposti ad accisa stabilita ai sensi dell', paragrafo 9, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. 3.   La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta. Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell', paragrafo 2, lettera a), o dell', paragrafo 4, lettera a), è svincolata, interamente o parzialmente, su presentazione di una prova soddisfacente.
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