Art. 4

Recepimento

In vigore dal 18 dic 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 1), della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri applicano le misure di cui all’ a decorrere dal 1o gennaio 2022 e le misure di cui agli  a decorrere dal 30 giugno 2021. Gli Stati membri applicano le misure di cui all’, punto 1), entro il 1o luglio 2020. 4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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