Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell’UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate. (*2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;" b) al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Successivamente l’ABE emana un parere ogni due anni.»; 2) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all’ABE e agli altri Stati membri.»; b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «5.   Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell’ABE e degli altri Stati membri.»; 3) all’articolo 17, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»; 4) all’articolo 18, paragrafo 4, la prima fase è sostituita dalla seguente: «4.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»; 5) all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (*3)e (UE) 2018/1725 (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio. (*3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 6) l’articolo 45 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri e l’ABE si scambiano informazioni sui casi in cui l’ordinamento di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e l’ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l’azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l’ordinamento di un paese terzo non consenta l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.»; c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest’ultimo. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.»; 7) l’articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 1 bis, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l’ABE.»; b) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente: «10.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti, indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»; 8) al capo VI, sezione 3, sottosezione II, il titolo è sostituito dal seguente: «Cooperazione con l’ABE»; 9) l’articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Le autorità competenti forniscono all’ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva.»; 10) l’articolo 62 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l’ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ABE gestisce un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell’articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.».
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