Art. 3
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell’UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate.
(*2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;"
b)
al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Successivamente l’ABE emana un parere ogni due anni.»;
2)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all’ABE e agli altri Stati membri.»;
b)
al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell’ABE e degli altri Stati membri.»;
3)
all’articolo 17, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;
4)
all’articolo 18, paragrafo 4, la prima fase è sostituita dalla seguente:
«4. Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;
5)
all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (*3)e (UE) 2018/1725 (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(*3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
6)
l’articolo 45 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri e l’ABE si scambiano informazioni sui casi in cui l’ordinamento di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e l’ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l’azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l’ordinamento di un paese terzo non consenta l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.»;
c)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest’ultimo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.»;
7)
l’articolo 48 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 bis, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l’ABE.»;
b)
al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«10. Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti, indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;
8)
al capo VI, sezione 3, sottosezione II, il titolo è sostituito dal seguente:
«Cooperazione con l’ABE»;
9)
l’articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Articolo 50
Le autorità competenti forniscono all’ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva.»;
10)
l’articolo 62 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l’ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ABE gestisce un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell’articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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