Art. 2

Modifiche della direttiva 2008/118/CE

In vigore dal 16 dic 2019
Modifiche della direttiva 2008/118/CE All’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE è inserita la lettera seguente: «b bis) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l’accisa, per l’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;».
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